Il Decreto Attuativo del Ministero del Turismo è stato approvato il 26 giugno 2024

 Decreto n. 88 del 26 giugno 2024

 

Mi preme citare una parte:

 

IL CONTROLLO DELL'ABUSIVISMO E'  SVOLTO DAI COMUNI 

 

"Le sanzioni amministrative previste variano da euro 3.000 a euro 12.000 per i soggetti non iscritti nell'elenco nazionale che esercitano abusivamente, e da euro 5.000 a euro 15.000 per agenzie di viaggi, tour operator e responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati, che si avvalgono di persone non abilitate. La Legge chiarisce inoltre chi è autorizzato ad effettuare visite guidate: le guide turistiche abilitate italiane e le guide europee che esercitano su base temporanea e occasionale, previa dichiarazione inviata in via telematica al Ministero del Turismo.

 

 La normativa restringe inoltre la possibilità di deroga al solo caso "di aperture straordinarie, organizzate da persone giuridiche ed enti del Terzo settore, di siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura per le visite svolte senza l'ausilio di guide turistiche, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione. Tali aperture straordinarie possono essere autorizzate dal Ministero del Turismo, previa presentazione, non oltre trenta giorni prima, di un'istanza da parte dell'interessato". 

 

Ad oggi le guide turistiche non si sono ancora potute iscrivere all'elenco nazionale, ma ovunque in Italia sono munite di un tesserino di riconoscimento rilasciato dalle Regioni o dai Comuni"

 

 

LEGGE 13 dicembre 2023, n. 190

 

Art. 2 – Definizione e oggetto della professione

 

1. Si definisce «guida turistica» il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell’articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell’articolo 6, nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell’articolo 13, comma 1.

 

2. Costituiscono attività propria della professione di guida turistica l’illustrazione e l’interpretazione, nel corso di visite guidate con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

 

3. La visita guidata, oggetto dell’attività di cui al comma 2, ha il fine di:

a) evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali,

religiosi, demo-etno-antropologici e paesaggistici del patrimonio nazionale, anche attraverso percorsi esperienziali multisensoriali, che permettano di approfondire la conoscenza delle tradizioni, del patrimonio e degli ulteriori elementi di identità locali;

b) valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata, di tale patrimonio, contribuendo preservarne la memoria e l’identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;

c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità, nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore.

 

......

 

Art. 10 – Compensi professionali

1. I compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

 

Art. 11 – Obblighi di comportamento

1. Nell’esercizio della propria attività, la guida turistica ha l’obbligo di:

a) esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 5, comma 4, da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale, delle autorità di pubblica sicurezza e di ogni altro soggetto autorizzato;

 

b) fornire all’utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

 

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